scheda 1
  • 1. “CONSULENZA” E “PERIZIA”: DIFFERENZA TERMINOLOGICA O DI SOSTANZA?

  • LA NATURA GIURIDICA


CIVILE
Consulenza”

  • Art. 61 Codice di Procedura Civile – Libro primo – Disposizioni generali

  • Art. 217 Codice di Procedura Civile – Libro secondo – Del processo di cognizione



Art 61 - Consulente Tecnico Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica…

Quindi il giudice non è tenuto a disporre la consulenza tecnica quando non la ritiene utile.

Le parti, tuttavia, possono far presente al giudice l’opportunità di chiamare il tecnico.

La funzione del CTU

a) offrire al Giudice o al P.M. l’ausilio di determinate cognizioni tecniche;
b) organo ausiliario del Giudice che integra le conoscenze del Giudice;
c) tecnico ausiliare del Giudice chiamato a prestare la propria opera professionale con relazioni e pareri non vincolanti.
d) assume il ruolo di pubblico ufficiale.

La “consulenza” è un mezzo di valutazione delle prove, non è considerata, quindi, un mezzo di prova.




PENALE
“Perizia”


Art. 220 Codice di Procedura Penale – Libro terzo – Prove


Art 220 - Oggetto della perizia La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche….

Riconoscimento
* del contributo tecnico scientifico della perizia;
* delle competenze tecniche del perito.

La funzione del PERITO

* è quella di emettere un autorevole giudizio al fine di accertare un fatto;
* ricopre la funzione di un necessario ausiliario del Giudice;
* fornisce con la sua relazione tecnico-grafica un mezzo di prova;
* assume il ruolo di pubblico ufficiale.

La perizia tecnico-grafica è un mezzo di prova che si forma, attraverso il contradditorio, in sede dibattimentale.