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1. “CONSULENZA” E “PERIZIA”: DIFFERENZA TERMINOLOGICA O DI SOSTANZA?
CIVILE
“Consulenza”
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Art. 61 Codice di Procedura Civile – Libro primo – Disposizioni generali
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Art. 217 Codice di Procedura Civile – Libro secondo – Del processo di cognizione
Art 61 -
Consulente Tecnico Quando
è necessario, il giudice può farsi assistere per il
compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno
o più consulenti di particolare competenza
tecnica…
Quindi
il giudice non è tenuto a disporre la consulenza tecnica
quando non la ritiene utile.
Le parti, tuttavia, possono far presente al giudice
l’opportunità di chiamare il tecnico.
La funzione del
CTU
a)
offrire al Giudice o al P.M. l’ausilio di determinate
cognizioni tecniche;
b) organo ausiliario del Giudice che integra le conoscenze
del Giudice;
c) tecnico ausiliare del Giudice chiamato a prestare la
propria opera professionale con relazioni e pareri non
vincolanti.
d) assume il ruolo di pubblico ufficiale.
La
“consulenza” è un mezzo di valutazione delle prove, non è
considerata, quindi, un mezzo di prova.
PENALE
“Perizia”
Art.
220 Codice di Procedura Penale – Libro terzo –
Prove
Art 220 - Oggetto della perizia La
perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, scientifiche o
artistiche….
Riconoscimento
* del contributo tecnico scientifico della perizia;
* delle competenze tecniche del perito.
La funzione del PERITO
* è
quella di emettere un autorevole giudizio al fine di
accertare un fatto;
* ricopre la funzione di un necessario ausiliario del
Giudice;
* fornisce con la sua relazione tecnico-grafica un mezzo di
prova;
* assume il ruolo di pubblico ufficiale.
La
perizia tecnico-grafica è un mezzo di prova che si forma,
attraverso il contradditorio, in sede
dibattimentale.