5. ULTERIORI FASI DELLA PERIZIA NEL PROCEDIMENTO PENALE
La perizia nella fase delle indagini preliminari
Art. 348
Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini
preliminari e udienza preliminare.
Art. 359 Codice di procedura penale – libro quinto –
Indagini preliminari e udienza preliminare.
Art.
348 – Assicurazione delle fonti di prova
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria
iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero,
compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le
quali non possono rifiutare la propria opera.
Art.
359 –
Consulenti tecnici del pubblico ministero
1.
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti,
rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche
competenze, può nominare e avvalersi di consulenti che non
possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato ad assistere a
singoli atti di indagine.
In questa fase è bene tenere presente
che:
a.
non c'è
un imputato, ma una persona sottoposta alle indagini;
b. non ci sono testimoni, ma persone informate su i fatti;
c. non c'è la figura del Perito, ma bensì quella del
Consulente Tecnico del Pubblico Ministero;
d. il fascicolo è depositato e conservato presso la Procura
della Repubblica ed è del Pubblico Ministero.
5.2 L’incidente probatorio
Art. 392
Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini
preliminari e udienza preliminare.
Art.
392 –
Casi 1.
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero
e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al
giudice che si proceda con incidente probatorio:
... f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato è soggetto a modificazione non evitabile.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse
disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una
sospensione superiore a sessanta
giorni.
Questa fase si svolge davanti al Giudice delle Indagini
Preliminari (G.I.P.) e valgono le stesse regole dettate per
il dibattimento, quindi è previsto il contraddittorio delle
parti.
Art. 422
Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini
preliminari e udienza preliminare.
Art.
422 – Sommarie informazioni ai fini della decisione
1.
... il giudice, terminata la discussione, può indicare alle
parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario
acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione.
Il pubblico ministero e i difensori possono produrre
documenti e chiedere l’audizione di testimoni e di
consulenti tecnici o l’interrogatorio delle persone
indicate nell’art. 10.
In questa fase è bene tenere presente che:
a. Il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) può
indicare al P.M. le ulteriori indagini che ritiene
necessarie tra cui la disposizione di nuove prove come la
Perizia Tecnico Grafica;
b. le domande sono poste direttamente dal G.U.P. e quindi
non è previsto l'esame incrociato delle parti.
Legge
16.12.1999 n. 479
La Legge
del 7 dicembre 2000 introduce la possibilità, per il
difensore, di svolgere un’attività investigativa simile a
quella di pertinenza del P.M. e quindi ingloba anche
l’attività del Consulente Tecnico di Parte.
Il C.T.P., chiesta l’autorizzazione all’Autorità
Giudiziaria e su mandato scritto del difensore, ha la
possibilità:
-
a. di esaminare le cose sequestrate;
-
b. di esaminare l’oggetto delle ispezioni;
-
c. di esaminare il documento sequestrato.
- Qualora il C.T. proceda a rilievi tecnico-grafici e fotografici deve redigere un verbale in cui si riporta la data, il luogo, le generalità del C.T. e delle persone che eventualmente sono intervenute.
- In questa fase è molto importante il rispetto delle forme, in quanto tutta la documentazione
- verrà inserita nel fascicolo del difensore. Tale fascicolo è formato e conservato presso il G.I.P. il quale ha l’esercizio di avvalersene come può avvalersi di assumere la documentazione del P.M.