scheda 5

5. ULTERIORI FASI DELLA PERIZIA NEL PROCEDIMENTO PENALE


La perizia nella fase delle indagini preliminari



Art. 348 Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare.
Art. 359 Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare.

Art. 348 – Assicurazione delle fonti di prova 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 359 Consulenti tecnici del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato ad assistere a singoli atti di indagine
.

In questa fase è bene tenere presente che:

a. non c'è un imputato, ma una persona sottoposta alle indagini;
b. non ci sono testimoni, ma persone informate su i fatti;
c. non c'è la figura del Perito, ma bensì quella del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero;
d. il fascicolo è depositato e conservato presso la Procura della Repubblica ed è del Pubblico Ministero.


5.2 L’incidente probatorio

Art. 392 Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare.

Art. 392 Casi 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
... f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni
.

Questa fase si svolge davanti al Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) e valgono le stesse regole dettate per il dibattimento, quindi è previsto il contraddittorio delle parti.

Art. 422 Codice di procedura penale – libro quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare.

Art. 422 – Sommarie informazioni ai fini della decisione 1. ... il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l’audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l’interrogatorio delle persone indicate nell’art. 10.

In questa fase è bene tenere presente che:
a. Il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) può indicare al P.M. le ulteriori indagini che ritiene necessarie tra cui la disposizione di nuove prove come la Perizia Tecnico Grafica;
b. le domande sono poste direttamente dal G.U.P. e quindi non è previsto l'esame incrociato delle parti.

Legge 16.12.1999 n. 479

La Legge del 7 dicembre 2000 introduce la possibilità, per il difensore, di svolgere un’attività investigativa simile a quella di pertinenza del P.M. e quindi ingloba anche l’attività del Consulente Tecnico di Parte.

Il C.T.P., chiesta l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria e su mandato scritto del difensore, ha la possibilità:

  • a. di esaminare le cose sequestrate;

  • b. di esaminare l’oggetto delle ispezioni;

  • c. di esaminare il documento sequestrato.

  • Qualora il C.T. proceda a rilievi tecnico-grafici e fotografici deve redigere un verbale in cui si riporta la data, il luogo, le generalità del C.T. e delle persone che eventualmente sono intervenute.
  • In questa fase è molto importante il rispetto delle forme, in quanto tutta la documentazione
  • verrà inserita nel fascicolo del difensore. Tale fascicolo è formato e conservato presso il G.I.P. il quale ha l’esercizio di avvalersene come può avvalersi di assumere la documentazione del P.M.