6. COMPENSI E COMPETENZE
Codici e
leggi per l’udienza penale – Onorari e indennità –
L.8.7.1980, n. 319 (Compensi ai periti e ai consulenti),
Art 4 – 6 – 7
L.8.7.1980,
n. 319 (Compensi ai periti e ai consulenti). Codice di
procedura civile e leggi collegate, Art. 4 – 6 - 7. (Con
l'adeguamento del DPR 27/7/88 n. 352)
6.1
ONORARI – LE SPESE – LE INDENNITA’
Art. 4 Onorari commisurati al tempo “Per
le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali
non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono
commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in
base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. (…) L’onorario per la vacazione
può essere raddoppiato quando per il compimento delle
operazioni è fissato un termine non superiore a cinque
giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è
fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L’onorario per la vacazione non si divide che per metà;
trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al
giorno per ciascun incarico. (…)
Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale
responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da
liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che
siano state strettamente necessarie per l’espletamento
dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per
il deposito della relazione”.
Art.
6 Incarichi collegiali “
Quando
l’incarico è stato commesso collegialmente a più periti,
consulenti tecnici (…), il compenso globale è determinato
sulla base di quello spettante a un solo perito o
consulente tecnico aumentato del 40% per ciascuno degli
altri componenti il collegio, salvo
che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli
incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero
l'incarico affidatogli.
”.
Art.
7 Spese “I
periti, i consulenti tecnici e i traduttori debbono
presentare una nota specifica delle spese sostenute (…) ed
allegare la corrispondente
documentazione”.
Gli onorari, per le perizie e le consulenze grafiche, sono
quindi calcolati in base alle vacazioni il cui totale è
rimesso alla valutazione del Giudice. Il Giudice non può
liquidare più di quattro vacazioni al giorno.
In caso di collegio peritale, il compenso globale è
determinato sulla base di quello spettante ad uno solo
degli esperti più il 40% per ciascuno degli altri.
Le spese che il perito o il consulente ha affrontato, per
l’espletamento dell’incarico, devono essere debitamente
documentate.
Le spese di viaggio, con mezzo proprio, si calcolano
moltiplicando i Km effettivi, cioè per 1/5 del prezzo della
benzina.
Le indennità si riferiscono alle spese di viaggio
effettuate con mezzi pubblici (ad esclusione dell’aereo) e
si segue, per il loro calcolo, i seguenti criteri:
-
se l’esperto è in possesso di un titolo di laurea è equiparato al dirigente superiore;
-
se l’esperto non è in possesso di un titolo universitario è equiparato al primo dirigente
-
le indennità sono equiparate alle tariffe di prima classe.
6.2 LE MARCHE DA BOLLO NEI PROCEDIMENTI CIVILI
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – legge finanziaria 2000
I consulenti tecnici, nei procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma, non dovranno più anticipare i costi delle marche da bollo da apporre, una ogni quattro pagine, sulla relazione peritale. E’ opportuno che i C.C.T.T. controllino la data d’iscrizione a ruolo del procedimento, perché è da questa che dipende l’esenzione dall’imposta sui bolli. Va segnalato, inoltre, che per i procedimenti già pendenti alla data dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 9 della legge finanziaria 2000, riconosce all’attore la facoltà di adeguarsi alla nuova disciplina, versando il contributo unificato ridotto del 50%. E’ necessario, quindi, che i consulenti tecnici si accertino dell’avvenuto versamento al fine di depositare la consulenza senza i bolli.
6.3 LA LIQUIDAZIONE E L’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
La richiesta della liquidazione del rimborso delle spese e delle eventuali indennità è sottoposta al controllo del Giudice.
Il provvedimento di liquidazione viene comunicato sia al perito o consulente sia alle parti, quest’ultime possono far ricorso presso il tribunale di competenza il quale decide con ordinanza non impugnabile.
Nell’istanza di liquidazione occorre far riferimento al nunero del procedimento, alla data di udienza in cui si è ricevuto l’incarico, la data del deposito e allegare eventualmente la documentazione delle spese che si sono sostenute. Il Consulente, che è un libero professionista, deve indicare l’IVA e la cassa previdenza ove dovuta.
Ricordiamo inoltre che:
CIVILE
Il
compenso, una volta che il Giudice ha emesso l’ordinanza di
liquidazione, deve essere corrisposto dalla parte indicata
nell’ordinanza.
Se non
si viene pagati procedere immediatamente con un’azione
di PRECETTO.
Per
quanto riguarda gli acconti, si possono optare per due
diverse soluzioni:
a)
Contattare gli avvocati (se si è stabilito che l’anticipo
deve essere versato in parti solidali).
b) Dire al giudice che si lavora senza fondo spese, quindi
se può disporre un deposito cauzionale
presso la cancelleria.
PENALE
Il
compenso, una volta liquidato e divenuto esecutivo, è di
sicura riscossione perché tutte le spese vengono anticipate
dallo Stato (è’ anche uno dei motivi per cui i giudici
tendono a tagliare le vacazioni).
CALCOLO LIQUIDAZIONI
La consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle
scritture è retribuita a vacazioni come previsto dalla L.
8/7/1980 n. 319. L'ultimo aggiornamento è del 30/5/2002
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5/8//2002).
Ogni vacazione corrisponde a 2 ore di lavoro. 1^ vacazione
= euro 14,68 le successive euro 8,15. Al totale delle
vacazioni si aggiungono le spese documentate.
L'IVA e l'INPS vanno richieste dai consulenti che sono
titolari di partita IVA. Le vacazioni vanno calcolate dalla
data di conferimento dell'incarico al giorno del deposito
della consulenza nella misura di 4 vacazioni per ogni
giorno.
Esempio: onorario per n. 260 vacazioni dal 17.10.... al
4/02 .....sono 110 giorni 110 x 4 = 444 vacazioni
1^ vacazione = 14,68
443 vacazioni (8,15 x 443) = 3610
totale = 3625,13