7. L'ISTITUTO DEL GRATUITO PATROCINIO
CIVILE
Codice
di procedura civile – V. Professioni forensi. Avvocatura
dello Stato – R.D. 30.12.1923, n. 3282 (Gratuito
Patrocinio)
L. 30.7.1990, n. 217 (Patrocinio per i non abbienti)
PENALE
Codici e leggi per l’udienza penale – Leggi collegate e
complementari XXIII. Patrocinio ed organizzazione forense –
L. 30.7.1990, n. 217 (Patrocinio per i non abbienti)
L’istituto del gratuito patrocinio consiste nell’assicurare
alle persone meno abbienti i mezzi per agire in propria
difesa di fronte ad ogni giurisdizione.
In sintesi l’istituto del gratuito patrocinio presenta
anche le seguenti caratteristiche:
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La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio può nominare un proprio consulente tecnico.
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Le spese effettive sostenute dai consulenti tecnici e dai consulenti di parte, gli onorari e le indennità ad essi dovute sono anticipate dallo Stato, ma occorre richiederne l’iscrizione nel registro delle spese a debito.
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Il compenso è liquidato dall’autorità giudiziaria secondo i criteri di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e art.12 della L 30.7.90.
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Il provvedimento di liquidazione deve essere comunicato al consulente tecnico mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.