scheda 7


7. L'ISTITUTO DEL GRATUITO PATROCINIO

CIVILE


Codice di procedura civile – V. Professioni forensi. Avvocatura dello Stato – R.D. 30.12.1923, n. 3282 (Gratuito Patrocinio)

L. 30.7.1990, n. 217 (Patrocinio per i non abbienti)


PENALE


Codici e leggi per l’udienza penale – Leggi collegate e complementari XXIII. Patrocinio ed organizzazione forense – L. 30.7.1990, n. 217 (Patrocinio per i non abbienti)



L’istituto del gratuito patrocinio consiste nell’assicurare alle persone meno abbienti i mezzi per agire in propria difesa di fronte ad ogni giurisdizione.

In sintesi l’istituto del gratuito patrocinio presenta anche le seguenti caratteristiche:

  • La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio può nominare un proprio consulente tecnico.

  • Le spese effettive sostenute dai consulenti tecnici e dai consulenti di parte, gli onorari e le indennità ad essi dovute sono anticipate dallo Stato, ma occorre richiederne l’iscrizione nel registro delle spese a debito.

  • Il compenso è liquidato dall’autorità giudiziaria secondo i criteri di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e art.12 della L 30.7.90.

  • Il provvedimento di liquidazione deve essere comunicato al consulente tecnico mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.