Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia:
Applicabilità agli incarichi di consulenza tecnica
conferiti dall’Autorità Giudiziaria agli incarichi di
consulenza tecnica conferiti dall’Autorità Giudiziaria
dell’art. 6 Legge n. 140/1997 ed art. 58 D. lgs N. 29/83 e
successive modificazioni.
Nota n.
152 del 15 aprile 1998 del C.S.M
Giuseppe
Giordano (1999, pp. 19 - 20), La Consulenza in Tribunale
del dipendente pubblico, Attualità
Grafologica, n.
73
1° Quesito:
Chiarimenti
sull’’art 6 della Legge n. 140/1997, il quale ha introdotto
sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti pubblici e
privati che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo
rese dai dipendenti pubblici.
Risposta:
Le
sanzioni pecuniarie non possono essere applicate a chi
svolge funzione di consulente tecnico d’ufficio benchè
dipendente pubblico, in quanto:
- il consulente tecnico d’ufficio è un “ausiliare del giudice”, per cui nello svolgimento di tale funzione prevale l’aspetto del pubblico ufficiale rispetto a quella della “attività di lavoro subordinato e autonomo”, alla quale fanno riferimento le norme (…);
-
si svuoterebbe effettivamenrte di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria del giudice;
-
si impedirebbe al giudice di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito. Si finirebbe, cosi, per frapporre un ingiustificato ostacolo all’accertamento della verità.
2° Quesito:
Chiarimenti sulla condizione dell’espletamento di incarichi da parte dei pubblici dipendenti alla previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Risposta:
Il comma 8 dell’art. 58 prevede che il conferimento degli incarichi senza previa autorizzazione “costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento”, e che il “relativo provvedimento è nullo di diritto”. Nel senso cge un provvedimento giurisdizionale
non può, in alcun modo, essere dichiarato nullo in base ad una norma sull’organizzazione amministrativa e si sottrae alla figura del “responsabile del procedimento”.
In seguito a questa circolare, secondo Giuseppe Giordano, la situazione sembrerebbe più chiara e probabilmente in futuro si potrà espletare l’incarico senza problemi di sorta.
In ogni caso il perito e il consulente tecnico nominati dal giudice devono chiedere alla propria amministrazione l’autorizzazione ad assentarsi perché si possa procedere alle necessarie sostituzioni.
Quindi per i pubblici dipendenti se vi è incompatibilità tra l’appartenenza alla Pubblica Amministrazione e l’iscrizione ad un Albo professionale, non vi è incompatibilità alla attività di perito d’uffico (art. 61 DPR, 10.1.57, n.3).
L’incompatibilità tra professione privata e lavoro pubblico può essere superata se il dipendente pubblico opta, nella sua amministrazione, per il part-time.