scheda 8
8. LA CONSULENZA IN TRIBUNALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO


Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia: Applicabilità agli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall’Autorità Giudiziaria agli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall’Autorità Giudiziaria dell’art. 6 Legge n. 140/1997 ed art. 58 D. lgs N. 29/83 e successive modificazioni.

Nota n. 152 del 15 aprile 1998 del C.S.M

Giuseppe Giordano (1999, pp. 19 - 20), La Consulenza in Tribunale del dipendente pubblico, Attualità Grafologica, n. 73

1° Quesito:
Chiarimenti sull’’art 6 della Legge n. 140/1997, il quale ha introdotto sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo rese dai dipendenti pubblici.
Risposta:
Le sanzioni pecuniarie non possono essere applicate a chi svolge funzione di consulente tecnico d’ufficio benchè dipendente pubblico, in quanto:

  • il consulente tecnico d’ufficio è un “ausiliare del giudice”, per cui nello svolgimento di tale funzione prevale l’aspetto del pubblico ufficiale rispetto a quella della “attività di lavoro subordinato e autonomo”, alla quale fanno riferimento le norme (…);
  • si svuoterebbe effettivamenrte di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria del giudice;

  • si impedirebbe al giudice di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito. Si finirebbe, cosi, per frapporre un ingiustificato ostacolo all’accertamento della verità.


2° Quesito:
Chiarimenti sulla condizione dell’espletamento di incarichi da parte dei pubblici dipendenti alla previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Risposta:
Il comma 8 dell’art. 58 prevede che il conferimento degli incarichi senza previa autorizzazione “costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento”, e che il “relativo provvedimento è nullo di diritto”. Nel senso cge un provvedimento giurisdizionale
non può, in alcun modo, essere dichiarato nullo in base ad una norma sull’organizzazione amministrativa e si sottrae alla figura del “responsabile del procedimento”.
In seguito a questa circolare, secondo Giuseppe Giordano, la situazione sembrerebbe più chiara e probabilmente in futuro si potrà espletare l’incarico senza problemi di sorta.
In ogni caso il perito e il consulente tecnico nominati dal giudice devono chiedere alla propria amministrazione l’autorizzazione ad assentarsi perché si possa procedere alle necessarie sostituzioni.

Quindi per i pubblici dipendenti se vi è incompatibilità tra l’appartenenza alla Pubblica Amministrazione e l’iscrizione ad un Albo professionale, non vi è incompatibilità alla attività di perito d’uffico (art. 61 DPR, 10.1.57, n.3).
L’incompatibilità tra professione privata e lavoro pubblico può essere superata se il dipendente pubblico opta, nella sua amministrazione, per il part-time.