scheda 16

LA LEGGE SULLA PRIVACY E L’ATTIVITA’ DEL
CONSULENTE GRAFICO

decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Trattamento dati personali in ambito giudiziarioVengono meglio garantiti i diritti della personalità delle parti. Il Codice prevede anche che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza così pubblicata va sempre “criptata” quando si tratta di minori.
Con disposizione espressa si attribuisce
maggiore tutela ai minori  non solo nel processo penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi.
ConsensoIl codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente confermata la necessità del consenso, ma si prevedono alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.
InformativaRimane fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati.
Eventuale dichiarazione da far firmare a un privato che commissiona una relazione grafologica:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone, impresa, studio, ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.