LA LEGGE SULLA PRIVACY E L’ATTIVITA’ DEL
CONSULENTE GRAFICO
l decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, denominato
“Codice in
materia di protezione dei dati
personali”.
Trattamento dati personali in ambito
giudiziarioVengono meglio garantiti i
diritti della personalità delle parti. Il Codice prevede
anche che l’interessato possa chiedere, nel processo, di
apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si
avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su
riviste giuridiche o su supporti elettronici o di
diffusione telematica, devono essere
omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza
così pubblicata va sempre “criptata” quando si tratta di
minori.
Con disposizione espressa si attribuisce
maggiore tutela ai minori non solo nel processo
penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi.
ConsensoIl
codice della privacy sviluppa il principio del
bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli
adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente
confermata la necessità del consenso, ma si prevedono
alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori
specifici.
InformativaRimane
fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati
preventiva al trattamento dei dati.
Eventuale dichiarazione da far firmare a un
privato che commissiona una relazione grafologica:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e
nei relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone, impresa,
studio, ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione
e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.