9. L’ INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI
CIVILE
non sono
previste particolari modalità
PENALE
Art. 229 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
Art. 230
Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
Art 229 – Comunicazioni relative alle operazioni
peritali 1.
Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui
inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare
atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali
il perito dà comunicazione senza formalità alle parti
presenti.
Art.
230 – Attività dei consulenti tecnici ….2.
Essi
possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e
riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione.
In sintesi è il giorno in cui:
* Si incontrano i CTP a cui si rilascia copia di tutti i
documentie copia del quesito
* Si ispezionano gli originali
* Si fanno le prime osservazioni, rilevazioni tecniche e
fotografiche: attenzione a non danneggiare o sporcare gli
originali, ricordare che le mani lasciano sempre tracce che
possono alterare il tratto grafico.
* Si può instaurare un rapporto dialettico con il C.T.P.
pur mantenendo un atteggiamento discrezionale e senza
esprimere giudizi.
* In verbale si debbono inserire tutte le eventuali
osservazioni, istanze e riserve formulate dai C.T.P.
* Viene rilasciato il saggio grafico.
* Si concorda la scadenza in cui i periti di parte debbono
inviare al consulente del giudice una loro memoria. Questo
atto non è obbligatorio, ma è consigliabile in quanto
permette al consulente d’ufficio di conoscere e rispondere
alle diverse osservazioni dei consulenti di parte.
* Si compila il verbale.