scheda 9

9. L’ INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

CIVILE

non sono previste particolari modalità


PENALE


Art. 229 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove

Art. 230 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove

Art 229 – Comunicazioni relative alle operazioni peritali 1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti
.

Art. 230 – Attività dei consulenti tecnici ….2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.


In sintesi è il giorno in cui:
* Si incontrano i CTP a cui si rilascia copia di tutti i documentie copia del quesito
* Si ispezionano gli originali
* Si fanno le prime osservazioni, rilevazioni tecniche e fotografiche: attenzione a non danneggiare o sporcare gli originali, ricordare che le mani lasciano sempre tracce che possono alterare il tratto grafico.
* Si può instaurare un rapporto dialettico con il C.T.P. pur mantenendo un atteggiamento discrezionale e senza esprimere giudizi.
* In verbale si debbono inserire tutte le eventuali osservazioni, istanze e riserve formulate dai C.T.P.
* Viene rilasciato il saggio grafico.
* Si concorda la scadenza in cui i periti di parte debbono inviare al consulente del giudice una loro memoria. Questo atto non è obbligatorio, ma è consigliabile in quanto permette al consulente d’ufficio di conoscere e rispondere alle diverse osservazioni dei consulenti di parte.
* Si compila il verbale.