10. LE SCRITTURE DI COMPARAZIONE
CIVILE
Art. 98 Codice di procedura civile – Disposizioni per
l’attuazione e transitorie
Art 217 Codice di procedura civile - Libro secondo – Del
processo di cognizione
Art 261 Codice di procedura civile - Libro secondo – Del
processo di cognizione
Art.
217 - Custodia della scrittura e provvedimenti
istruttori …
Nel
determinare le scritture che debbono servire di
comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo
delle parti, quella la cui provenienza dalla persona che si
afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure
accertata per sentenza di giudice o per atto
pubblico.
Art.
261 –Riproduzioni, copie ed esperimenti Il
giudice istruttore può disporre che siano seguiti rilievi,
calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti,
documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni
cinematografiche o altre che richiedano l’impieghi di
mezzi, strumenti o procedimenti meccanici …
Art. 98 - Deposito di documenti fatto da pubblico
depositario Il
pubblico depositario al quale è stato ordinato dal giudice
istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di
comparazione a norma dell’art. 218 del codice, deve farne
copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della
verificazione redige processo verbale. Questo è conservato
in cancelleria unitamente alle scritture originali e una
copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico
depositario può rilasciare copia delle scritture in base a
quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale
di verificazione di cui al comma
precedente.
PENALE
Art. 75
Codice di procedura penale – Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
Art
193 Codice di procedura penale – Libro terzo – Prove
Art 234
Codice di procedura penale – Libro terzo - Prove
Art 237 Codice di procedura penale – Libro terzo - Prove
Art. 75 – Scritture di comparazione 1.
Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la
presentazione di scritture di comparazione che si trovano
presso pubblici ufficiali … Ammette inoltre ogni altra
scrittura quando non vi è il dubbio sulla sua autenticità
…
Art. 193 – Limiti di prova stabiliti dalle leggi
civili 1.
Nel processo penale non si osservano i limiti di prova
stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che
riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza
Art.
234 – Prove 1.
E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri
documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante
la fotografia …2.Quando l’originale di un documento del
quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto,
smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può
esserne acquisita copia.
Art.
237 – Acquisizione di documenti provenienti
dall’imputato 1.
E’
ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale se si tratta di prove assunte
nell’incidente probatorio o nel
dibattimento.
Dalla lettura delle norme possiamo rilevare che la scelta
delle scritture comparative spetta al Giudice Istruttore,
ma attualmente si sta diffondendo, sempre di più,
l’abitudine di delegare al perito e al consulente la
ricerca e la selezione delle grafie autografe, utili
all’indagine comparativa: anche per questo è indispensabile
che “l’esperto in scritture” conosca quali sono le
prescrizioni della legge per la scelta dei testi
comparativi e si accerti della loro origine certa.
Le scritture di comparazione debbono essere idonee sia da
un punto di vista quantitativo sia qualitativo: ciò
significa che da esse deve emergere un determinato
comportamento grafico nonché le sue variazioni, “ così una
fisionomia di scrittura nella sua evoluzione dinamica
emerge dai lineamenti grafici accompagnati da tutti quei
contorni che stabiliscono i tratti e le proprietà personali
e le possibili variazioni …”
La necessità di conoscere la “scrittura naturale” (nel
senso di scritture che riflettono la natura dello
scrivente) della persona indiziata è quindi una
condizione sine
qua
non per
effettuare un confronto efficace con la scrittura
contestata.
In sintesi le scritture comparative debbono presentare i
seguenti requisiti:
-
* naturalezza grafomotoria;
-
* coeve allo stesso periodo della scrittura indiziata;
-
* un numero piuttosto alto;
-
* essere documenti originali.
Nel caso in cui il C.T.U. abbia a disposizione comparative poco idonee può ricorrere a diverse soluzioni tra cui:
* lavorare con ciò che si ha a disposizione
* chiedere l’autorizzazione al giudice per cercare ulteriori comparative di sicura provenienza.
La seconda soluzione è sicuramente la più idonea, ma spesso non si ha né il tempo né la disponibilità di ricoprire anche il ruolo del segugio. Nonostante ciò la seconda soluzione è quella che permetterà al consulente neofita di acquisire la fiducia dei giudici.
10.1 I
DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO NOTAI
CIVILE
Art 218
Codice di procedura civile - Libro
secondo – Del processo di cognizione
Art. 218 - Scritture di comparazione presso
depositari Se
le scritture di comparazione si trovano presso depositari
pubblici o privati e l’asportazione non è vietata, il
giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria
in un termine da lui fissato.
Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano
le scritture le scritture, il giudice dà le disposizioni
necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in
presenza del depositario.
PENALE
Art. 75
Codice di procedura penale – Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
Art.
75 – Scritture di comparazione …ordinando
(il giudice), se necessario, atti di perquisizione e di
sequestro. Analogamente orivvede il pubblico ministero nel
corso delle indagini.
I notai
non sono mai felici se qualcuno si insinua nel loro studio
soprattutto per visionare e “toccare” i documenti di cui
essi sono i soli depositari.
Il CTU raramente è accolto con disponibilità quando si
presenta a fotografare i documenti, ad esempio un
testamento, con l’autorizzazione (copia autenticata o
originale) del giudice in mano. Questo atteggiamento
dipende, soprattutto, dalla normativa specifica che regola
competenze e responsabilità del pubblico depositario (E. De
Carolis, 1994).
Le polemiche a tal proposito sono molte: il Presidente del
Consiglio Notarile di Milano, con lettera datata 8.8.1993
afferma che nessuno può pretendere di ricavare copia con
mezzi propri e solo L’Autorità Giudiziaria può acquisire
l’originale del documento. Se esiste veramente la necessità
di fotografare i documenti, allora questo deve esser fatto
da un fotografo di fiducia del Conservatore.
Dello stesso parere è il Dott. Proc. Tullio De Rose e la
Dott.ssa Emilia De Carolis.
Diverso è il parere di Bruno Vettorazzo il quale ricorda la
responsabilità e l’obbligo del perito di prestare il suo
ufficio nonché la possibilità di effettuare “tutte le
operazioni tecniche autorizzate che ritiene necessarie sul
documento originale (art. 228 C.p.p) e che possono andare
dalla semplice ispezione immediata o mediata (strumentale),
alla ripresa fotografica, fino all’esame di laboratorio,
che sottintende la consegna dell’originale da parte del
detentore o custode”.
Il Dott. Renato Perrella afferma che il problema non
esiste. Infatti nel caso del perito d’ufficio (quindi nel
penale) “l’atto notarile può essere chiesto in esibizione
dall'A.G. (…) Si può, in alternativa, far verbalizzare
dall’A.G. l’autorizzazione al sopralluogo, ed eseguire
fotoriproduzione dell’atto a mezzo tecnico di fiducia del
perito. (…).
Nell’ ipotesi in cui l'esperto abbia la qualifica di
consulente tecnico d’ufficio (civile), occorre far
verbalizzare l’autorizzazione del giudice agli adempimenti
sopra indicati come alternativa all’ordine di esibizione”.