scheda 10

10. LE SCRITTURE DI COMPARAZIONE

CIVILE


Art. 98 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e transitorie
Art 217 Codice di procedura civile - Libro secondo – Del processo di cognizione
Art 261 Codice di procedura civile - Libro secondo – Del processo di cognizione

Art. 217 - Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quella la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Art. 261 –Riproduzioni, copie ed esperimenti Il giudice istruttore può disporre che siano seguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedano l’impieghi di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici …

Art. 98 - Deposito di documenti fatto da pubblico depositario Il pubblico depositario al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell’art. 218 del codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente
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PENALE

Art. 75 Codice di procedura penale – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
Art 193 Codice di procedura penale – Libro terzo – Prove

Art 234 Codice di procedura penale – Libro terzo - Prove
Art 237 Codice di procedura penale – Libro terzo - Prove

Art. 75 – Scritture di comparazione 1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali … Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è il dubbio sulla sua autenticità …

Art. 193 – Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza

Art. 234 – Prove 1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia …2.Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

Art. 237 – Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato 1. E’ ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento.

Dalla lettura delle norme possiamo rilevare che la scelta delle scritture comparative spetta al Giudice Istruttore, ma attualmente si sta diffondendo, sempre di più, l’abitudine di delegare al perito e al consulente la ricerca e la selezione delle grafie autografe, utili all’indagine comparativa: anche per questo è indispensabile che “l’esperto in scritture” conosca quali sono le prescrizioni della legge per la scelta dei testi comparativi e si accerti della loro origine certa.

Le scritture di comparazione debbono essere idonee sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo: ciò significa che da esse deve emergere un determinato comportamento grafico nonché le sue variazioni, “ così una fisionomia di scrittura nella sua evoluzione dinamica emerge dai lineamenti grafici accompagnati da tutti quei contorni che stabiliscono i tratti e le proprietà personali e le possibili variazioni …”
La necessità di conoscere la “scrittura naturale” (nel senso di scritture che riflettono la natura dello scrivente) della persona indiziata è quindi una condizione
sine qua non per effettuare un confronto efficace con la scrittura contestata.

In sintesi le scritture comparative debbono presentare i seguenti requisiti:

  • * naturalezza grafomotoria;

  • * coeve allo stesso periodo della scrittura indiziata;

  • * un numero piuttosto alto;

  • * essere documenti originali.

La data assume un’importanza rilevante: è sempre importante che le scritture comparative siano coeve alla grafia contestata, ma vi sono dei casi, ad esempio nella scrittura parkinsoniana, in cui la data diventa un elemento fondamentale.

Nel caso in cui il C.T.U. abbia a disposizione comparative poco idonee può ricorrere a diverse soluzioni tra cui:
* lavorare con ciò che si ha a disposizione
* chiedere l’autorizzazione al giudice per cercare ulteriori comparative di sicura provenienza.

La seconda soluzione è sicuramente la più idonea, ma spesso non si ha né il tempo né la disponibilità di ricoprire anche il ruolo del segugio. Nonostante ciò la seconda soluzione è quella che permetterà al consulente neofita di acquisire la fiducia dei giudici.


10.1 I DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO NOTAI

CIVILE

Art 218 Codice di procedura civile - Libro secondo – Del processo di cognizione


Art. 218 - Scritture di comparazione presso depositari Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.
Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario
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PENALE

Art. 75 Codice di procedura penale – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

Art. 75 – Scritture di comparazione …ordinando (il giudice), se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente orivvede il pubblico ministero nel corso delle indagini.


I notai non sono mai felici se qualcuno si insinua nel loro studio soprattutto per visionare e “toccare” i documenti di cui essi sono i soli depositari.

Il CTU raramente è accolto con disponibilità quando si presenta a fotografare i documenti, ad esempio un testamento, con l’autorizzazione (copia autenticata o originale) del giudice in mano. Questo atteggiamento dipende, soprattutto, dalla normativa specifica che regola competenze e responsabilità del pubblico depositario (E. De Carolis, 1994).

Le polemiche a tal proposito sono molte: il Presidente del Consiglio Notarile di Milano, con lettera datata 8.8.1993 afferma che nessuno può pretendere di ricavare copia con mezzi propri e solo L’Autorità Giudiziaria può acquisire l’originale del documento. Se esiste veramente la necessità di fotografare i documenti, allora questo deve esser fatto da un fotografo di fiducia del Conservatore.

Dello stesso parere è il Dott. Proc. Tullio De Rose e la Dott.ssa Emilia De Carolis.

Diverso è il parere di Bruno Vettorazzo il quale ricorda la responsabilità e l’obbligo del perito di prestare il suo ufficio nonché la possibilità di effettuare “tutte le operazioni tecniche autorizzate che ritiene necessarie sul documento originale (art. 228 C.p.p) e che possono andare dalla semplice ispezione immediata o mediata (strumentale), alla ripresa fotografica, fino all’esame di laboratorio, che sottintende la consegna dell’originale da parte del detentore o custode”.

Il Dott. Renato Perrella afferma che il problema non esiste. Infatti nel caso del perito d’ufficio (quindi nel penale) “l’atto notarile può essere chiesto in esibizione dall'A.G. (…) Si può, in alternativa, far verbalizzare dall’A.G. l’autorizzazione al sopralluogo, ed eseguire fotoriproduzione dell’atto a mezzo tecnico di fiducia del perito. (…).
Nell’ ipotesi in cui l'esperto abbia la qualifica di consulente tecnico d’ufficio (civile), occorre far verbalizzare l’autorizzazione del giudice agli adempimenti sopra indicati come alternativa all’ordine di esibizione”.