12. I RAPPORTI TRA CONSULENTI D’UFFICIO E CONSULENTI DI
PARTE
CIVILE
Art. 194
Codice di procedura civile - libro secondo – Del processo
di cognizione
Art. 201
Codice di procedura civile - libro secondo – Del processo
di cognizione
Art. 194 – Attività del consulente …
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia
indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle
operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti
tecnici e dei difensori, e possono presentare al
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e
istanze.
Art.
201 – Consulente tecnico di parte Il
giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del
consulente, assegna alle parti un termine entro il quale
possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal
cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma
dell’art. 194 alle operazioni del consulente del giudice,
partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta
che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e
svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue
osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
ConsulenteTecnico
D'Ufficio (C.T.U.)
Consulenza Tecnico
- Grafica
* Assistenza al giudice: il consulente è un organo
giudiziario e ausiliario del Giudice.
* Ha l’obbligo di prestare il suo ufficio.
* Assiste alle udienze.
* Compie le indagini affidategli anche al di fuori dalla
circoscrizione giudiziaria.
* Comunica l’inizio delle operazioni peritali alle parti in
sede di udienza o altrimenti con raccomandata con ricevuta
di ritorno.
* Domanda chiarimenti alle parti.
* Fornisce chiarimenti sia in udienza sia in camera di
consiglio.
* Assume informazioni da terzi.
* Fornisce ai C.T.P. tutti i risultati tratti dagli esami
di laboratorio.
* Assegna un termine per un’eventuale memoria del C.T.P.
Consulente
Tecnico di Parte (C.T.P.)
Consulenza Tecnico
- Grafica di Parte
*
Esperto che assiste la parte che lo nomina.
* Non ha l’obbligo di accettare l’incarico.
* Diritto di assistere a tutte le operazioni e a tutte le
indagini che compie il C.T.U.
* Diritto a partecipare alle udienze in cui interviene il
C.T.U. con facoltà di esporre le sue osservazioni sui
risultati delle indagini tecniche.
* Il C.T.P. può depositare una propria relazione sia in
aggiunta che a eventuale confutazione a quella del
C.T.U.
*
Non ha diritto di conoscere anticipatamente il parere del
C.T.U.
*
Ha il diritto di essere tenuto al corrente dell’attività
del C.T.U.
PENALE
Art. 230
Codice di procedura penale – libro
terzo – Prove
Art. 380 Codice di procedura penale – libro
secondo – Dei delitti in particolare
Art. 381 Codice di procedura penale – libro
secondo – Dei delitti in particolare
Art.
230 – Attività dei consulenti tecnici 1. I
consulenti tecnici possono assistere al conferimento
dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste,
osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel
verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali,
proponendo al perito specifiche indagini e formulando
osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella
relazione.
3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni
peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le
relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a
esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della
perizia.
Art.
380 – Patrocinio o consulenza infedele Il
consulente tecnico, che rendondosi infedele ai suoi doveri
professionali, arreca nocumento agli interessi della parte
da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi
all’Autorità giudiziaria, è punito …
Art.
381 – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente
tecnico Ilpatrocinatore
o il consulente tecnico che in un procedimento dinanzi
all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche
per interposta persona, il suo patrocinio o la sua
consulenza a favore di parti contrarie, è punito …
Perito d'Ufficio (P.U.)
Perizia
Tecnico
- Grafica
*
Valgono le norme previste per il C.T.U. in sede civile, ma
il perito ha poteri più ampi.
* Il perito è l’esperto di fiducia e quindi necessario
ausiliario del Giudice.
* Il perito può inserire nella sua relazione anche le
osservazioni ed istanze delle parti e aggiunge le proprie
controdeduzioni.
* Riferisce esclusivamente al Giudice.
Consulente
Tecnico di Parte (C.T.P.)
Consulenza Tecnico
- Grafica di Parte
(N.B. stessa dicitura del Civile)
*
Rivolge al Giudice istanze, osservazioni, riserve.
* Propone al perito specifici quesiti sui quali il Giudice
provvederà con ordinanza.
* Esamina le scritture originali.
* Esamina le relazioni dei periti e le riproduzioni
fotografiche.
* Presenta una propria relazione tecnica al perito
d’ufficio nel corso delle operazioni peritali e prima della
scadenza del termine.
* Può
presentare la propria relazione all’avvocato il quale la
depositerà in cancelleria anche sotto forma di “memoria
difensiva”, affinché sia allegata agli atti.
* Espone
oralmente il proprio giudizio.
12.1 CONSULENZA DI PARTE: procedura
e prassi
La
nomina del consulente di parte può avvenire solo nel caso
in cui sia siato nominato il consulente
d’ufficio.
La
funzione: assistenza tecnica in una determinata materia -
fornisce alla difesa gli elementi utili ad un corretto
svolgimento della funzione difensiva.
I committenti: Procura - Avvocato - Cliente
Le richieste del C.T.P: Mandato scritto - Visionare il
materiale prima di accettare l’incarico - Riscuotere un
anticipo.
12.2
L’ASPETTO DEONTOLOGICO: la nostra professionalità risponde
a dei principi etici
Studiare il materiale prima di accettare.
Non accettare perizie che non siano di propria competenza.
Valutare
A)
Esiste
possibilità di difesa : preparare il cliente al saggio
grafico - prima dell'udienza: reperire i documenti
comparativi idonei al confronto.
B)
Non
esistono spazi validi per la difesa: verificare i margini di
operatività - informare il cliente o l’avvocato - rifiutare
l’incarico.