scheda 12

12. I RAPPORTI TRA CONSULENTI D’UFFICIO E CONSULENTI DI PARTE


CIVILE

Art. 194 Codice di procedura civile - libro secondo – Del processo di cognizione

Art. 201 Codice di procedura civile - libro secondo – Del processo di cognizione

Art. 194 – Attività del consulente … Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art. 201 – Consulente tecnico di parte Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

ConsulenteTecnico D'Ufficio (C.T.U.)
Consulenza
Tecnico - Grafica

* Assistenza al giudice: il consulente è un organo giudiziario e ausiliario del Giudice.
* Ha l’obbligo di prestare il suo ufficio.
* Assiste alle udienze.
* Compie le indagini affidategli anche al di fuori dalla circoscrizione giudiziaria.
* Comunica l’inizio delle operazioni peritali alle parti in sede di udienza o altrimenti con raccomandata con ricevuta di ritorno.
* Domanda chiarimenti alle parti.
* Fornisce chiarimenti sia in udienza sia in camera di consiglio.
* Assume informazioni da terzi.
* Fornisce ai C.T.P. tutti i risultati tratti dagli esami di laboratorio.
* Assegna un termine per un’eventuale memoria del C.T.P.


Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)

Consulenza Tecnico - Grafica di Parte

* Esperto che assiste la parte che lo nomina.
* Non ha l’obbligo di accettare l’incarico.
* Diritto di assistere a tutte le operazioni e a tutte le indagini che compie il C.T.U.
* Diritto a partecipare alle udienze in cui interviene il C.T.U. con facoltà di esporre le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
* Il C.T.P. può depositare una propria relazione sia in aggiunta che a eventuale confutazione a quella del C.T.U.

* Non ha diritto di conoscere anticipatamente il parere del C.T.U.
* Ha il diritto di essere tenuto al corrente dell’attività del C.T.U.


PENALE

Art. 230 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
Art. 380 Codice di procedura penale –
libro secondo – Dei delitti in particolare
Art. 381 Codice di procedura penale –
libro secondo – Dei delitti in particolare

Art. 230 – Attività dei consulenti tecnici 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

Art. 380 – Patrocinio o consulenza infedele Il consulente tecnico, che rendondosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria, è punito …

Art. 381 – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Ilpatrocinatore o il consulente tecnico che in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito …

Perito d'Ufficio (P.U.)
Perizia Tecnico - Grafica

* Valgono le norme previste per il C.T.U. in sede civile, ma il perito ha poteri più ampi.
* Il perito è l’esperto di fiducia e quindi necessario ausiliario del Giudice.
* Il perito può inserire nella sua relazione anche le osservazioni ed istanze delle parti e aggiunge le proprie controdeduzioni.
* Riferisce esclusivamente al Giudice.


Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)

Consulenza Tecnico - Grafica di Parte
(N.B. stessa dicitura del Civile)

* Rivolge al Giudice istanze, osservazioni, riserve.
* Propone al perito specifici quesiti sui quali il Giudice provvederà con ordinanza.
* Esamina le scritture originali.
* Esamina le relazioni dei periti e le riproduzioni fotografiche.
* Presenta una propria relazione tecnica al perito d’ufficio nel corso delle operazioni peritali e prima della scadenza del termine.

* Può presentare la propria relazione all’avvocato il quale la depositerà in cancelleria anche sotto forma di “memoria difensiva”, affinché sia allegata agli atti.

* Espone oralmente il proprio giudizio.



12.1 CONSULENZA DI PARTE: procedura e prassi


La nomina del consulente di parte può avvenire solo nel caso in cui sia siato nominato il consulente d’ufficio.

La funzione: assistenza tecnica in una determinata materia - fornisce alla difesa gli elementi utili ad un corretto svolgimento della funzione difensiva.

I committenti: Procura - Avvocato - Cliente

Le richieste del C.T.P: Mandato scritto - Visionare il materiale prima di accettare l’incarico - Riscuotere un anticipo.


12.2 L’ASPETTO DEONTOLOGICO: la nostra professionalità risponde a dei principi etici

Studiare il materiale prima di accettare.
Non accettare perizie che non siano di propria competenza.

Valutare
A) Esiste possibilità di difesa : preparare il cliente al saggio grafico - prima dell'udienza: reperire i documenti comparativi idonei al confronto.
B) Non esistono spazi validi per la difesa: verificare i margini di operatività - informare il cliente o l’avvocato - rifiutare l’incarico.