scheda 2

2. LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE

CIVILE

  • Art 64 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali

Art. 64 – Responsabilità del consulente Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno …Si applica l’art. 35 del codice penale.

L’articolo 64 del C.p.c. precisa che al Consulente Tecnico si applicano le disposizioni del C.p. relative ai periti.

Queste disposizioni si richiamano:

  • all’articolo 366: rifiuto di uffici legalmente riconosciuti

  • all’articolo 373: falsa perizia o interpretazione

  • all’articolo 377: subordinazione


PENALE


Art 366 Codice penale – libro secondo – Dei delitti in particolare

  • Art 373 Codice penale penale – libro secondo – Dei delitti in particolare

Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti Chiunque nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa …

Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione
Il perito che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace a pene stabilite nell’articolo precedente (Falsa testimonianza: da 2 a 6 anni). La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione.

La responsabilità civile e penale del Consulente e del Perito presenta, quindi, le medesime caratteristiche riconducibili a precisi obblighi sia di tipo professionale sia di ordine deontologico.

La responsabilità del Perito e del Consulente, in poche parole, si può riassumere nell’impegno a ricercare la
“verità giuridica” attraverso elementi oggettivi, procedure tecniche verificabili: tale impegno può essere perseguito solo attraverso una preparazione scientifica e un forte scrupolo professionale.

L’articolo 64 del C.p.c. precisa che al Consulente tecnico si applicano le disposizioni del C.p. relative ai periti.

Queste disposizioni
si richiamano:

  • all’articolo 366: rifiuto di uffici legalmente riconosciuti

  • all’articolo 373: falsa perizia o interpretazione

all’articolo 377: subordinazione