2. LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
CIVILE
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Art 64 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali
Art. 64 – Responsabilità del consulente Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti.
In
ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito
con l’arresto fino a un anno …Si applica l’art. 35 del
codice penale.
L’articolo
64 del C.p.c. precisa che al Consulente Tecnico si
applicano le disposizioni del C.p. relative ai periti.
Queste disposizioni si richiamano:
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all’articolo 366: rifiuto di uffici legalmente riconosciuti
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all’articolo 373: falsa perizia o interpretazione
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all’articolo 377: subordinazione
PENALE
Art 366 Codice penale – libro secondo – Dei delitti in
particolare
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Art 373 Codice penale penale – libro secondo – Dei delitti in particolare
Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque
nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete,
ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice
penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione
dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è
punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa
…
Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione
Il
perito che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o
interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al
vero, soggiace a pene stabilite nell’articolo precedente
(Falsa testimonianza: da 2 a 6 anni). La condanna importa,
oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione
dalla professione.
La
responsabilità civile e penale del Consulente e del Perito
presenta, quindi, le medesime caratteristiche riconducibili
a precisi obblighi sia di tipo professionale sia di ordine
deontologico.
La responsabilità del Perito e del Consulente, in poche
parole, si può riassumere nell’impegno a ricercare
la “verità giuridica”
attraverso
elementi oggettivi, procedure tecniche verificabili:
tale impegno può essere perseguito solo attraverso una
preparazione scientifica e un forte scrupolo
professionale.
L’articolo 64 del C.p.c. precisa che al Consulente tecnico
si applicano le disposizioni del C.p. relative ai periti.
Queste disposizioni si richiamano:
-
all’articolo 366: rifiuto di uffici legalmente riconosciuti
-
all’articolo 373: falsa perizia o interpretazione
all’articolo
377: subordinazione