scheda 3

3. L’ESPERTO IN ANALISI E COMPARAZIONE DELLE GRAFIE:
COME VIENE SCELTO.

La nomina


CIVILE

  • Art 191 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione

  • Art. 23 Codice di procedura civile - Disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie


Art. 191 Nomina del consulente tecnico Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza prevista nell’art. 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone
.

Art. 23 – Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi Il presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice

La nomina del Consulente è, quindi, rimessa all’insindacabile giudizio del Giudice, in ogni caso gli incarichi (conseguentemente le nomine) dovrebbero essere equamente distribuite tra gli iscritti all’albo del tribunale. La nomina, inoltre, avviene , con ordinanza, nella quale sono indicati gli estremi della causa e delle parti interessate.

PENALE


Art 221 Codice di procedura penale – libro primo – Prove


Art. 221 Nomina del perito
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina …

  • L'Albo


CIVILE

  • Art. 13 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie

  • Art. 14 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie

  • Art. 15 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie

  • Art. 18 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie

  • Art 61 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali

Le norme giuridiche che regolano l’istituzione e la formazione dell’Albo dei C.T. del Giudice sono contenute nel Codice di Procedura Civile, negli articoli dal 13 al 24 e nella sezione delle Disposizioni per l’attuazione e transitorie.

Art. 13 Albo dei consulenti tecnici Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

Art. 61 – Consulente tecnico
… La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 14 Formazione dell’Albo L’albo è tenuto dal presidente del tribunale
ed è formato da un comitato da lui presieduto
.

Art. 18 Revisione dell’albo L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato (…) deve provvedere alla revisione dell’albo …

Art. 15 Iscrizione nell’Albo Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.


Poniamo l’attenzione sulle seguenti caratteristiche:
* il presupposto fondamentale è che l’esperto di scritture abbia acquisito “speciale competenza” tecnica (art. 15 C. p.c. – art. 69 C. p.p.);
* è ribadita la legittimità della nomina di un qualificato esperto non iscritto all’Albo. La Cassazione 17 ottobre 1974 n. 2968
e la Cassazione 8 giugno 1977 n. 2359 hanno infatti ritenuto che non è nulla la consulenza fornita da C.T.U. non iscritti negli appositi albi o iscritti in albi di tribunali diversi da quello competente, anche se il giudice non ha giustificato tale scelta;
* l’albo è diviso in categorie, ma non prevede obbligatoriamente quella dei consulenti in analisi e comparazione di scritture.



PENALE

  • Art 67 Codice di procedura penale - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

  • Art 68 Codice di procedura penale - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie


Le norme giuridiche che regolano l’istituzione e la formazione dell’Albo dei C.T. del Giudice sono contenute:

  • nel Codice di Procedura Penale, negli articoli dal 67 al 72 e nella sezione delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Sintesi degli articoli sopra citati:
* L’albo è suddiviso per categorie specialistiche tra le quali figura (non obbligatoriamente) l’esperto in
“analisi e comparazione della grafia”.
* Il presupposto fondamentale è che l'esperto di scritture abbia acquisito "speciale competenza" tecnica (art. 15 C.p.c. - art. 69 C.p.p.).

Tuttavia è legittima la nomina di un esperto qualificato non iscritto all'Albo: la Cassazione 17/10/74 n. 2968 e la Cassazione 8/6/77 n. 2359 hanno, infatti, ritenuto che non è nulla la consulenza fornita da un CTU non iscritto nell'apposito Albo o scritto in Albi di Tribunali diversi da quello competente, ciò anche se il Giudice non ha giustificato tale scelta.


3
.3 La domanda d'iscrizione


CIVILE

  • Art. 16 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie


    • Art. 16 Domande di iscrizione

    • La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

    • estratto dell’atto di nascita;

    • certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore

    • a tre mesi dalla presentazione;

    • certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

    • certificato d’iscrizione all’associazione professionale.

    PENALE

    • Art. 69 Codice di procedura penale - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

    • Art. 69 Requisiti per l’iscrizione nell’albo dei periti
    • La richiesta d’iscrizione deve essere accompagnata
    • estratto dell’atto di nascita;
    • certificato generale del casellario giudiziale;
    • certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
    • titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
    • Fra i documenti previsti non figura alcuna attestazione o certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio per cui se il Tribunale la dovesse richiedere (come a volte accade) non si è assolutamente tenuti a presentarla.