3. L’ESPERTO IN ANALISI E COMPARAZIONE DELLE GRAFIE:
COME VIENE SCELTO.
La
nomina
CIVILE
-
Art 191 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione
-
Art. 23 Codice di procedura civile - Disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie
Art. 191 Nomina del consulente tecnico Nei
casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con l’ordinanza prevista nell’art. 187 ultimo
comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico
e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di
grave necessità o quando la legge espressamente lo
dispone.
Art.
23 – Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Il
presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per
l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano
equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo. Per
l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
cancelliere un registro in cui debbono essere annotati
tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i
compensi liquidati da ciascun giudice
…
La
nomina del Consulente è, quindi, rimessa all’insindacabile
giudizio del Giudice, in ogni caso gli incarichi
(conseguentemente le nomine) dovrebbero essere equamente
distribuite tra gli iscritti all’albo del tribunale.
La nomina,
inoltre, avviene , con ordinanza, nella quale sono
indicati gli estremi della causa e delle parti
interessate.
PENALE
Art 221 Codice di procedura penale – libro primo – Prove
Art. 221 Nomina del perito Il
giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti
negli appositi albi o tra persone fornite di particolare
competenza nella specifica disciplina …
-
L'Albo
CIVILE
-
Art. 13 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie
-
Art. 14 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie
-
Art. 15 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie
-
Art. 18 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie
-
Art 61 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali
Le norme
giuridiche che regolano l’istituzione e la formazione
dell’Albo dei C.T. del Giudice sono contenute nel Codice di
Procedura Civile, negli articoli dal 13 al 24 e nella
sezione delle Disposizioni per l’attuazione e transitorie.
Art. 13
Albo dei consulenti tecnici Presso
ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
Art. 61 – Consulente tecnico … La
scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta
tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma
delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Art.
14
Formazione dell’Albo L’albo
è tenuto dal presidente del tribunale
ed è formato da un comitato da lui
presieduto.
Art.
18 Revisione dell’albo L’albo
è permanente. Ogni quattro anni il comitato (…) deve
provvedere alla revisione dell’albo …
Art.
15
Iscrizione nell’Albo Possono
ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti
di speciale
competenza tecnica in una determinata materia, sono di
condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle
rispettive associazioni professionali.
Poniamo
l’attenzione sulle seguenti caratteristiche:
* il presupposto fondamentale è che l’esperto di scritture
abbia acquisito “speciale competenza” tecnica (art. 15 C.
p.c. – art. 69 C. p.p.);
* è ribadita la legittimità della nomina di un qualificato
esperto non iscritto all’Albo. La Cassazione 17 ottobre
1974 n. 2968 e
la Cassazione
8 giugno 1977 n. 2359 hanno infatti ritenuto che non è
nulla la consulenza fornita da C.T.U. non iscritti negli
appositi albi o iscritti in albi di tribunali diversi da
quello competente, anche se il giudice non ha giustificato
tale scelta;
* l’albo è diviso in categorie, ma non prevede
obbligatoriamente quella dei consulenti in analisi e
comparazione di scritture.
PENALE
-
Art 67 Codice di procedura penale - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
-
Art 68 Codice di procedura penale - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
Le norme
giuridiche che regolano l’istituzione e la formazione
dell’Albo dei C.T. del Giudice sono contenute:
- nel Codice di Procedura Penale, negli articoli dal 67 al 72 e nella sezione delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
* L’albo è suddiviso per categorie specialistiche tra le quali figura (non obbligatoriamente) l’esperto in “analisi e comparazione della grafia”.
* Il presupposto fondamentale è che l'esperto di scritture abbia acquisito "speciale competenza" tecnica (art. 15 C.p.c. - art. 69 C.p.p.).
Tuttavia è legittima la nomina di un esperto qualificato non iscritto all'Albo: la Cassazione 17/10/74 n. 2968 e la Cassazione 8/6/77 n. 2359 hanno, infatti, ritenuto che non è nulla la consulenza fornita da un CTU non iscritto nell'apposito Albo o scritto in Albi di Tribunali diversi da quello competente, ciò anche se il Giudice non ha giustificato tale scelta.
3.3 La domanda d'iscrizione
CIVILE
-
Art. 16 Codice di procedura civile – Disposizioni per l’attuazione e. transitorie
-
Art. 16 Domande di iscrizione
-
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
-
estratto dell’atto di nascita;
-
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore
-
a tre mesi dalla presentazione;
-
certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
-
certificato d’iscrizione all’associazione professionale.
PENALE
-
Art. 69 Codice di procedura penale - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
- Art. 69 Requisiti per l’iscrizione nell’albo dei periti
- La richiesta d’iscrizione deve essere accompagnata
- estratto dell’atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
-
Fra i documenti previsti non figura alcuna attestazione o certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio per cui se il Tribunale la dovesse richiedere (come a volte accade) non si è assolutamente tenuti a presentarla.