4. IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L'obbligo di prestare il proprio ufficio
CIVILE
Art 63 Codice di procedura civile – libro primo –
Disposizioni generali
-
Art 192 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione
Art. 63 Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del
consulente Il
consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo
di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca
che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Art. 192 Astensione e ricusazione del consulente
…
Il
consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello
che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi
deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato
almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione.
PENALE
-
Art 221 Codice di procedura penale
-
Art 223 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
Art. 221 Nomina del perito 3.
Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo
che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’art
36.
Art.
223 Astensione e ricusazione del perito Quando
esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di
dichiararlo… La dichiarazione di astensione o di
ricusazione può essere presentata fino a che non siano
esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e,
quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio
parere.
NOTA
Partiamo dal dettato legislativo che il perito è nominato
dal giudice allo scopo di espletare “un’indagine che
richieda particolari cognizioni tecniche”. Quindi ci si
attende dal perito o consulente la competenza per cui egli
si è iscritto all’Albo del Trbunale e per cui
conseguentemente viene chiamato. In più la giurisprudenza
riconosce al perito e al consulente la possibilità di
avvalersi di collaboratori o di ulteriori figure
specialistiche.
Quindi,
benchè in caso di incompetenza il consulente ha non solo il
diritto ma anche il dovere di rifiutare l'incarico, trovo
anomala la situazione che un giudice chiami un consulente a
svolgere un incarico che non rientri nelle sue competenze.
A proposito del giusto motivo di astensione: ci si
riferisce, a mio avviso, che il perito o il consulente deve
essere immune da qualsiasi interesse nel procedimento, che
non abbia espresso già pareri sulla questione a lui
sottoposta, che non abbia particolari relazioni con le
parti (situazioni espressamente disciplinate dall’art. 36
c.p.p. e dall’art. 192 c.p.c.).
Il
Consulente/Perito riceve la convocazione per l’affidamento
dell’incarico mediante notifica dell’Ufficiale Giudiziario.
Nel documento notificato ci sono sempre la data, l’ora
dell’udienza, il nome del Giudice, il numero del registro
generale ed i nomi delle parti.
Nel caso che il Consulente/Perito sia impossibilitato a
comparire all’udienza fissata è opportuno che ne dia
notizia tempestivamente.
4.2 Il giuramento o l'assunzione
d'impegno
CIVILE
-
Art 193 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione
GIURAMENTO
Art
193 Giuramento del consulente Giurate
di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatevi al
solo scopo di fare conoscere la verità. Dite lo
giuro.
N.B. La formula del giuramento in futuro sarà sostituita da
una dichiarazione di impegno solenne.
PENALE
-
Art 226 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
ASSUNZIONE D’IMPEGNO
Art 226 Conferimento dell’incarico …
consapevole
della responsabilità morale e giuridica che assumo nello
svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio
ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la
verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni
peritali.
4.3
L'attività del consulente o del perito
CIVILE
-
Art. 62 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali
-
Art 194 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione
-
Art. 62 - Attività del consulente Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti …
-
Art. 194 – Attività del consulente Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62, da sé solo o insieme al giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi …
-
Art 228 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
Art. 228 - Attività del perito …
può
essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli
atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti dei
quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il
dibattimento. Il perito può essere inoltre autorizzato ad
assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove
nonché a servirsi di ausiliari di sua
fiducia.
4.4
La delicata questione del quesito
CIVILE
n.b. non
sono previste particolari modalità
PENALE
-
Art 226 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
-
Art 227 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove
-
Art. 226 – Conferimento dell’incarico 2.… Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pm ed i difensori presenti….
Art. 227 Relazione peritale 1.
Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il
perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e
risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se,
per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di
poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al
giudice….
Il
Consulente o il Perito
- deve attenersi strettamente al quesito;
- avanzare subito eventuali riserve;
- in caso di ampliamento del campo d’indagine, deve
chiedere, attraverso un’istanza, l’autorizzazione al
Giudice, esporne le ragioni e comunicarlo alle parti.
N.B. Stare molto bene attenti alla formulazione, alla
chiarezza e alla precisazione del quesito proprio perchè
"il quesito indirizza e vincola l'attività del perito"
(De Carolis,
2002).
4.5
le prime cose da chiedere e da far inserire in verbale
CIVILE/PENALE
Far
rileggere il quesito.
Prendere visione delle scritture in verifica e delle
comparative.
Chiedere l’autorizzazione di acquisire ulteriori scritture
comparative presso pubblici uffici.
Chiedere l’autorizzazione dell’uso del mezzo proprio.
Chiedere l’autorizzazione di avvalersi di propri ausiliari
o effettuare esami presso laboratori esterni.
Far inserire nel verbale la specifica “fotografare”
eventuali documenti presso terzi.
Fissare l’inizio delle operazioni peritali.
Chiedere
un termine (comunemente 60 gg) per rispondere con relazione
scritta.
Chiedere
un anticipo e che sia versato entro il giorno di inizio
delle operazioni peritali.
N.B. Tenere presente che l’anticipo non è commisurato alle
spese, ma è un anticipo sulla parcella.