scheda 4

4. IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO


L'obbligo di prestare il proprio ufficio


CIVILE


Art 63 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali

  • Art 192 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione

Art. 63 Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Art. 192 Astensione e ricusazione del consulente
Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione.

PENALE

  • Art 221 Codice di procedura penale

  • Art 223 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove


Art. 221 Nomina del perito 3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’art 36.

Art. 223 Astensione e ricusazione del perito Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo… La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

NOTA
Partiamo dal dettato legislativo che il perito è nominato dal giudice allo scopo di espletare “un’indagine che richieda particolari cognizioni tecniche”. Quindi ci si attende dal perito o consulente la competenza per cui egli si è iscritto all’Albo del Trbunale e per cui conseguentemente viene chiamato. In più la giurisprudenza riconosce al perito e al consulente la possibilità di avvalersi di collaboratori o di ulteriori figure specialistiche.
Quindi, benchè in caso di incompetenza il consulente ha non solo il diritto ma anche il dovere di rifiutare l'incarico, trovo anomala la situazione che un giudice chiami un consulente a svolgere un incarico che non rientri nelle sue competenze. A proposito del giusto motivo di astensione: ci si riferisce, a mio avviso, che il perito o il consulente deve essere immune da qualsiasi interesse nel procedimento, che non abbia espresso già pareri sulla questione a lui sottoposta, che non abbia particolari relazioni con le parti (situazioni espressamente disciplinate dall’art. 36 c.p.p. e dall’art. 192 c.p.c.).

Il Consulente/Perito riceve la convocazione per l’affidamento dell’incarico mediante notifica dell’Ufficiale Giudiziario.
Nel documento notificato ci sono sempre la data, l’ora dell’udienza, il nome del Giudice, il numero del registro generale ed i nomi delle parti.
Nel caso che il Consulente/Perito sia impossibilitato a comparire all’udienza fissata è opportuno che ne dia notizia tempestivamente.


4.2 Il giuramento o l'assunzione d'impegno

CIVILE

  • Art 193 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione


GIURAMENTO

Art 193 Giuramento del consulente Giurate di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatevi al solo scopo di fare conoscere la verità. Dite lo giuro.

N.B. La formula del giuramento in futuro sarà sostituita da una dichiarazione di impegno solenne.


PENALE

  • Art 226 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove


ASSUNZIONE D’IMPEGNO

Art 226 Conferimento dell’incarico
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali.


4.3 L'attività del consulente o del perito

CIVILE

  • Art. 62 Codice di procedura civile – libro primo – Disposizioni generali

  • Art 194 Codice di procedura civile – libro secondo – Del processo di cognizione

  • Art. 62 - Attività del consulente Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti …

  • Art. 194 – Attività del consulente Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62, da sé solo o insieme al giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi …

PENALE
  • Art 228 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove

Art. 228 - Attività del perito può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia.


4.4 La delicata questione del quesito

CIVILE

n.b. non sono previste particolari modalità


PENALE

  • Art 226 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove

  • Art 227 Codice di procedura penale – libro terzo – Prove

  • Art. 226 – Conferimento dell’incarico 2.… Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pm ed i difensori presenti….

Art. 227 Relazione peritale 1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice….

Il Consulente o il Perito
- deve attenersi strettamente al quesito;
- avanzare subito eventuali riserve;
- in caso di ampliamento del campo d’indagine, deve chiedere, attraverso un’istanza, l’autorizzazione al Giudice, esporne le ragioni e comunicarlo alle parti.

N.B. Stare molto bene attenti alla formulazione, alla chiarezza e alla precisazione del quesito proprio perchè "il quesito indirizza e vincola l'attività del perito" (
De Carolis, 2002).


4.5 le prime cose da chiedere e da far inserire in verbale

CIVILE/PENALE

Far rileggere il quesito.
Prendere visione delle scritture in verifica e delle comparative.
Chiedere l’autorizzazione di acquisire ulteriori scritture comparative presso pubblici uffici.
Chiedere l’autorizzazione dell’uso del mezzo proprio.
Chiedere l’autorizzazione di avvalersi di propri ausiliari o effettuare esami presso laboratori esterni.
Far inserire nel verbale la specifica “fotografare” eventuali documenti presso terzi.
Fissare l’inizio delle operazioni peritali.

Chiedere un termine (comunemente 60 gg) per rispondere con relazione scritta.

Chiedere un anticipo e che sia versato entro il giorno di inizio delle operazioni peritali.

N.B. Tenere presente che l’anticipo non è commisurato alle spese, ma è un anticipo sulla parcella.