TRIBUNALE CIVILE
DI ROMA - Ufficio Consulenti Tecnici -
Introduzione. Le presenti linee guida intendono fornire ai
consulenti tecnici iscritti nell'albo del Tribunale di
Roma, ed in special modo ai neoiscritti, ovvero a coloro
che non hanno ancora acquisito una sufficiente esperienza,
un ausilio sia per evitare nullità processuali durante lo
svolgimento delle operazioni peritali; sia per redigere la
relazione di consulenza in modo il più possibile chiaro e
congruo rispetto ai quesiti posti. Accade, infatti, non di
rado che i tempi del processo debbano purtroppo subire un
rallentamento a causa di circostanze variamente
riconducibili all'operato del c.t.u.: ad esempio, per avere
questi compiuto un atto relativo all'indagine affidatagli
senza darne avviso alle parti; ovvero per avere ritardato
il deposito della relazione; od ancora per avere redatto la
relazione di consulenza in termini oscuri o troppo
sintetici. L'esperienza del Comitato disciplinare, chiamato
a valutare la gravità di condotte come quelle sopra
descritte, ha tuttavia rivelato che molto spesso esse non
dipendono dal negligenza o mal talento dell'ausiliario, ma
più semplicemente da una imperfetta conoscenza delle regole
e dei mecacnismi del processo. Sicché non è infrequente
l'ipotesi che il c.t.u. incorra in nullità od irregolarità
processuali, addirittura convinto di operare in modo
meritorio: come, ad esempio, allorché lascia trascorrere il
termine per il deposito della relazione ritenendo di potere
"conciliare" le parti in lite. Se, dunque, una parte non
irrilevante delle condotte sanzionate scaturiscono
dall'imperfetta conoscenza delle regole processuali, è
probabile che una maggiore conoscenza di essa possa
sensibilmente ridurre il numero di tali condotte e, di
conseguenza, contribuire a rendere più concentrata nel
tempo l'istruzione dei processi civili.
PARTE PRIMA Le operazioni peritali
1. Accettazione dell'incarico. - Il c.t.u. ha
l'obbligo di accettare l'incarico (art. 64 c.p.c.).
Soltanto nell'ipotesi in cui non sia iscritto all'albo del
tribunale che lo ha nominato, ha la facoltà di rifiutare.
2. Giuramento - Il c.t.u. ha l'obbligo di
essere presente all'udienza fissata per il giuramento.
Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, debbono
essere comunicati con largo anticipo, in modo da potere
consentire il differimento dell'udienza. Se imprevisti,
debbono comunque essere portati a conoscenza del giudice e
debitamente documentati, al fine di evitare l'avvio del
procedimento disciplinare (oltre che di evitare di minare
la fiducia del giudice nel c.t.u.).
3. Inizio delle operazioni peritali. -
L'inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza,
si presume noto a tutte le parti (presenti o assenti che
fossero all'udienza), e dunque il c.t.u. non deve in questo
caso inviare alcun avviso. Se nell'udienza di conferimento
dell'incarico l'inizio delle operazioni non è stabilito, ed
il giudice ha lasciato al c.t.u. la facoltà di scegliere la
data, quest'ultima deve essere debitamente comunicata alle
parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la
verifica dell'avvenuta ricezione (è, ovviamente,
preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con
avviso di ricevimento).
4. Prosecuzione delle indagini peritali. - Se,
come normalmente avviene, le indagini non possono essere
concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il
c.t.u. potrà: (a) fissare direttamente la data, l'ora ed il
luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel
verbale delle operazioni peritali o, se questo non viene
redatto, nella parte iniziale della relazione di
consulenza. In questo caso, tale data si presume nota alle
parti presenti o ingiustificatamente assenti, e non va
inviato alcun ulteriore avviso; (b) in alternativa,
riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora
e luogo di prosecuzione delle oprazioni; in questo caso,
una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti,
attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica
dell'avvenuta ricezione.
5. Cause di differimento dell'inizio o della
prosecuzione delle indagini peritali. - Le indagini
peritali costituiscono un subprocedimento incidentale, come
tale soggetto a tutti i princìpi del processo civile, ivi
compresa quello - costituzionalmente rilevante, ex art. 111
cost. - della ragionevole durata. Il c.t.u.,
pertanto, può differire la data d'inizio delle operazioni
peritali, ovvero rinviarne la prosecuzioni, soltanto
dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed insuperabili.
E' opportuno, al riguardo, ricordare che il mero disaccordo
della parte, dell'avvocato, o del consulente di parte sulla
data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali
non costituisce di per sé giusta causa di differimento o
rinvio. Quest'ultimo può essere disposto soltanto allorché
l'impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o
del suo consulente sia: (a) obiettivo (ad es., malattia);
(b) legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni
lavorativi precedentemente assuni e non differibili).
6. Destinatari degli avvisi. - In tutti i casi
i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi
alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati
delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr.
Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quindi nulla se
l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è
inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di
parte. L'operato del c.t.u. è, per contro, immune da vizi
se gli avvisi in questione siano inviati soltanto
all'avvocato, e non anche al consulente di parte.
7. Rispetto del termine. - Il c.t.u. deve
depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. E'
opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della
valutazione della tempestività del deposito è il termine a
tal fine fissato dal giudice, e non la data dell'udienza
successiva a quella in cui fu conferito l'incarico. Il
rispetto del termine fissato dal giudice consente infatti
alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data,
troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza. Per
contro, una volta violato tale termine, per avere contezza
della c.t.u. le parti dovrebbero sobbarcarsi l'onere di
recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare
l'avvenuto deposito; il che è condotta da esse non
esigibile. Ne consegue che se il c.t.u. deposita la
relazione peritale dopo la scadenza del termine all'uopo
fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato
in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto
prima dell'udienza successiva a quella del giuramento.
8. Proroga del termine. - Il termine per il
deposito della relazione di consulenza è un termine
ordinatorio. Esso, quindi, può essere prorogato, ma
soltanto prima della scadenza. Il c.t.u. il quale non
riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal
giudice, ha l'obbligo di domandare una proroga, prima che
il suddetto termine sia scaduto. Il c.t.u., in questo caso,
deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli
hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un
giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa. E'
consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre
la sussistenza di motivi "particolarmente gravi" (art. 153
c.p.c.).
9. Cause legittime di proroga del termine. -
Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il
deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od
ostacolo, incontrato dal c.t.u. o dalle parti.
L'impedimento deve essere 'legittimo', e cioè non in
contrasto con norme o disposizioni di legge. L'impedimento
non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del
termine per il deposito della relazione, quando dipenda:
(a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il
c.t.u.; (b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le
quali chiedano perciò al c.t.u. di rinviare l'inizio delle
operazioni.
10. Renitenza delle parti a collaborare con il
c.t.u.. - Se le parti, od una di esse, non fano quanto in
loro potere per consentire al c.t.u. di dare risposta al
quesito postogli, l'ausiliario non può rinviare sine die
l'inizio delle operazioni od il deposito della relazione,
ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal
giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita
evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile
rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti
o di una di esse.
11. Trattative tra le parti. - Il c.t.u. non
ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo
di conciliazione tra le parti, eccezion fatta per l'ipotesi
di c.t.u. contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.). Pertanto
deve ritenersi in colpa il c.t.u. il quale non sia in grado
di rispettare il termine fissatogli della relazione, per
avere speso parte di esso nel tentativo di far transigere
la lite.
12. Acquisizione di documenti dalle parti. -
Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non
siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando
il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto. Si
ricordi, al riguardo, che nel processo civile i documenti
possono essere prodotti: (a) mediante allegazione all'atto
di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa di
risposta (art. 167 c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti
(ad es., ricorso introduttivo); (b) mediante deposito in
esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.);
(c) mediante deposito nella fase di istruzione, entro il
termine di cui all'art. 184 c.p.c.. I documenti prodotti al
di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice,
ed a fortiori lo saranno per il c.t.u.. Il c.t.u., quindi,
non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti
in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al
quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti,
essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai
fascicoli di parte; altrimenti il c.t.u. dovrà rilevare la
impossibilità di dare risposta esauriente al quesito
postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti della
propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
13. Liquidazione delle spese. - Per ottenere
la liquidazione delle spese sostenute per l'esecuzione
dell'icnarico, il c.t.u. ha l'obbligo di documentare i
relativi esborsi, allegando la documentazione spesa alla
richiesta di liquidazione.
14. Liquidazione dei compensi. - Nel redigere
la istanza di liquidazione del compenso, il c.t.u. deve
ricordare che la suddetta liquidazione può avvenire in due
modi: a vacazioni, ovvero in misura prefissata dlla legge.
La liquidazione a vacazioni è residuale: essa, cioè, può
trovare applicazione soltanto nei casi in cui la materia
oggetto della consulenza non rientri in alcuna delle
previsioni di cui al d.m. 30.5.2002. Nella liquidazione a
percentuale per scaglioni, si ricordi che resta comunque
insuperabile lo scaglione massimo previsto dal decreto,
quand'anche il valore della causa sia superiore (ex multis,
Cass. 10.8.2001 n. 10745).
15. Riscossione coattiva del compenso. - Al
fine di prevenire contestazioni dilatorie, è utile
ricordare che, anche nei casi in cui il giudice pone le
spese di consulenza a carico di una parte soltanto, tale
obbligo ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra le
parti del giudizio, mentre nei confronti del c.t.u. tutte
le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso
liquidato dal giudice, poiché trattasi di spesa sostenuta
nell'interesse di tutte (così Cass. 8.7.1996 n. 6199).
PARTE SECONDA La relazione di consulenza
1. Contenuto della relazione. - La relazione
di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti,
evitando: (a) da un lato, il rumore, vale a dire il
dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta
al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non
pertinenti rispetto alla materia del contendere. Si
ricorda, a tal riguardo, che è inutile ripercorrere nella
relazione di consulenza l'andamento del processo, come pure
riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali si
presumono noti al giudice. Vanno, per contro, riportate
nella relazione le osservazioni dei consulenti di parte,
quando il c.t.u. abbia ritenuto di non condividerle. In tal
caso, al fine di consentire al giudice il necessario
riscontro sull'iter logico adottato dal c.t.u., questi deve
prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei
c.t.p., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di
non condividerle; (b) dall'altro, il silenzio, vale dire il
non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta
al quesito.
2. Descrizioni e valutazioni. - Ove al c.t.u.
sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la
descrizione deve essere sempre accurata e dettagliata, e
corredata da adeguata documentazione fotografica o
cinematografica. La parte descrittiva deve essere sempre
graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale
parte valutativa. Ove la relazione contenga una parte
valutativa, il c.t.u. avrà cura di motivare sempre le
proprie conclusioni, descrivendo l'iter logico in base al
quale è pervenuto ad esse. Il c.t.u. avrà altresì cura di
evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in
relazione ai fatti di causa.
3. Forma della relazione. - Idealmente,
ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti:
(a) una parte epigrafica, nella quale il c.t.u. avrà cura
di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle
parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali
parti siano state presenti; (b) una parte descrittiva,
nella quale il c.t.u. illustra gli accertamenti o le
ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti; (c)
una parte valutativa, nella quale il c.t.u. risponde ai
quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte; (d) una
parte riassuntiva, nella quale il c.t.u. espone in forma
sintentica la risposta ad ogni quesito postogli. La
relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed
intelligibile. Ove ciò possa aiutare all'esposizione dei
fatti o della valutazioni, è raccomanadto l'impiego di
grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi
accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il
contenuto.
PARTE TERZA Le spese di consulenza
1. Fonti normative. - I compensi dovuti al
c.t.u. sono disciplinati dal d. lgs. 115/02 e dal d.m.
30.5.2002.
2. Spese. - Il c.t.u. può ottenere la
rifusione delle spese che siano state debitamente
documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od
inutili.
3. Onorari. - Principio generale è che gli
onorari si calcolano secondo i criteri di cui al d.m.
30.5.2002; i compensi a vacazione sono dovuti soltanto
quando l'attività svolta non rientra in nessuna delle
previsioni di cui al citato d.m., ovvero l'applicazione dei
criteri ivi indicati conduca a risultati manifestamente
iniqui.
4. Obbligati al pagamento. - Anche quando il
giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di
alcune tra le parti, tale disposizione ha efficacia
soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra
queste ed il c.t.u... Quest'ultimo, pertanto, può sempre
pretendere il pagamento dell'intero compenso da una
qualunque tra le parti, che sono tra loro sempre obbligate
in solido al relativo pagamento